Stiamo parlando di penale
Però. Si apre un universo tutto nuovo.
La detenzione di supporti contenenti programmi per elaboratore non contrassegnati (salvi gli effetti della sentenza Schwibbert) è penalmente illecita a condizione che sussista lo scopo commerciale o imprenditoriale. Ne consegue che la detenzione da parte del libero professionista iscritto ad un albo non è perseguibile. D’altro canto, l’installazione e l’uso dei programmi non può far presumere la duplicazione da parte dell’imputato, anche in concorso con ignoti.
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Posted: dicembre 29th, 2009
Categories: Miscellanea, Web
Tags: Cassazione, Codice Penale, Copyright, Daniele Minotti, Diritto d'autore
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